| Soppressione Agenzia Segretari Con la conversione del Decreto legge n. 78/2010 |
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Con la conversione del Decreto legge n. 78/2010 l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali viene soppressa. Succede a titolo universale il Ministero degli Interni. Seguiranno nuove comunicazioni.
7.180 (testo 3) Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministro dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. 33. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011. 36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti del Ministero dell'interno.» |


