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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI _______________________________________ PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
L'anno ___________ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di ___________ c.f. ______________, legalmente rappresentato dal Sindaco ______________ ed l Comune di_______________ c.f. _________________, legalmente rappresentato dal Sindaco ______________, si conviene e si stipula quanto segue;
PREMESSO
• L’Amministrazione comunale di _________ con delibera di C.C. n. ______ del _______, esecutiva ai sensi di legge e l’Amministrazione comunale di _________ con delibera di C. C. n. _______ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'amministrazione comunale di ___________, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;
ART. 1 - OGGETTO E FINE
I Comuni di ________________ e di ___________________ provincia di ___________, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.
ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di _______________ assume la veste di Comune capo convenzione.
ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.
ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE
Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice segretario della segreteria convenzionata individuato nel vicesegretario del Comune di _________________.
(oppure)
Il vice segretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, tra i vice segretari in servizio nei Comuni della convenzione. Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l’incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.
ART. 5 - ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli atri due Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione: ? Comune a)______________________________; ? Comune b)______________________________; ? Comune c)______________________________;
ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni ____ ( ______ ) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: • Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo; • Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco ).
• Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate; Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.
In caso di recesso unilaterale del Comune capoconvenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capoconvenzione.
ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è classificata in classe 3^, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe 3^.
ART. 10 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.
ART. 11 – NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, l'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della ________________ per i consequenziali provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Comune di____________________
Comune di ____________________
Comune di ____________________
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