| rimborso spese viaggio |
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La deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011, alla luce dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e della circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato ha affermato che il dipendente pubblico può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa, mentre non può più essergli riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della L. 417 del 1988, anche nelle ipotesi in cui tale mezzo risulti lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. Con nota prot. n. 54055 del 21.04.2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso circa l'applicabilità dell'art. 6, comma 12, sopra citato, alla fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, secondo il quale - nell'ambito delle convenzioni di segreteria tra più enti - spetta ai segretari il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'accesso alle diverse sedi di lavoro. Con decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 del Presidente dell'Unità di Missione , istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 2010, Prefetto Dott. Umberto Cimmino, sono state revocate le disposizioni contenute delle deliberazioni del Consiglio nazionale d'Amministrazione nn 57/99, 241/02, 282/03 e 138/07, in contrasto con la deliberazione a Sezioni Riunite della corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011 e con il parere reso dal MEF.
Corte dei Conti - Sezioni Riunite - deliberazione n. 21 del 5 aprile 2001 MEF parere prot. n. 54055 del 21 aprile 2011 Presidente Unità di Missione "Ex Ages" - decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 |


